Associazione Italia Romania Futuro Insieme - ONLUS" -Storico
• Art. 1 – Costituzione
• Art. 2 – Obiettivi e Finalita
• Art. 3 – Aderenti
• Art. 4 – Adesione
• Art. 5 – Diritti e obblighi degli aderenti
• Art. 6 – Provvedimenti disciplinari
• Art. 7 – Sede
• Art. 8 – Organi
• Art. 9 – Assemblea degli associati
• Art. 10 – Presidenza onoraria
• Art. 11 – Consiglio Direttivo
• Art. 12 – Mezzi finanziari e risorse economiche
• Art. 13 – Scioglimento
• Art. 14 – Norma di rinvio
Art. 1 – Costituzione
E costituita una Associazione di promozione sociale culturale italo-rumena denominata “Associazione Italia Romania Futuro Insieme – ONLUS” in seguito detta semplicemente Associazione, in forma abbreviata IRFI-ONLUS.
Art. 2 – Obiettivi e Finalita
L’Associazione, di natura laica e non confessionale, ha lo scopo di valorizzare, coltivare e promuovere i rapporti interlinguistici ed interculturali tra italiani e rumeni. E una associazione culturale di promozione sociale apolitica e apartitica, non commerciale e senza scopo di lucro, soggetto attivo e integrante del sistema di terzo settore italiano e internazionale che si configura come rete integrata di persone, valori e luoghi di cittadinanza attiva che promuove lingua, cultura, arte, socialita e solidarieta. L’associazione, ritenendo essenziale lo sviluppo dell’amicizia e della collaborazione fra i popoli, puo aderire ad ogni manifestazione e movimento che si propongano tali obiettivi, nello spirito della Costituzione dei rispettivi paesi e dei trattati di amicizia e collaborazione tra l’Italia e la Romania. L’Associazione ha durata indeterminata. L’Associazione, ai fini e per il raggiungimento degli scopi prefissati avra come finalita: 1. organizzazione di tutte le attivita che si riterranno necessarie alla promozione della integrazione attiva dei giovani immigrati soprattutto delle donne e delle famiglie rumene, della tolleranza e della solidarieta sociale, della conoscenza delle lingue altre, della scienza, della tecnologia, dello sport, del folklore, della cultura musicale e dell’arte; 2. formazione professionale aperta a tutti mediante l’organizzazione di corsi, scuole, seminari, stage; 3. collaborazione con enti pubblici e privati, rappresentanze, ambasciate e consolati, associazioni di cultura, musicali e sportive, consorzi e cooperative per offrire migliori servizi di assistenza tra cui anche quello medico-legale; 4. mediazione linguistico-culturale al fine di incentivare gli scambi culturali ed interculturali; 5. promozione e/o gestione di ogni altra iniziativa ritenuta idonea al raggiungimento degli obiettivi associativi; il tutto nella propria realta e dovunque se ne renda utile e necessaria la presenza. Tali attivita potranno realizzarsi tramite incontri di studio, seminari e mostre, concerti e spettacoli inerenti alla promozione e alla conoscenza delle tradizioni culturali non soltanto rumene e italiane presso la sede della Associazione e in altre sedi ritenute idonee per il conseguimento delle finalita associative. L’Associazione potra diffondere libri e periodici, patrocinare incontri, convegni, rassegne. L’Associazione potra anche gestire biblioteche e piu in generale svolgere attivita dirette allo scambio di conoscenze di esperienze in tutti i campi delle rispettive culture e dei reciproci interessi linguistici, culturali, musicali, sociali ed economici. L’Associazione non potra svolgere attivita diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse o di quelle accessorie in quanto integrative delle stesse di cui al paragrafo successivo. L’Associazione in diretta attuazione degli scopi istituzionali o come accessorie degli stessi, potra svolgere attivita nei confronti di iscritti, associati e partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attivita e che per legge, regolamento, atto costitutivo o Statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati e partecipanti delle rispettive organizzazioni nazionali. L’Associazione potra altresi cedere anche a terzi, prevalentemente associati, le proprie pubblicazioni. ... back
Art. 3 – Aderenti
Possono aderire alla Associazione persone fisiche e giuridiche, Enti non riconosciuti e Comitati, rappresentanze di Enti produttivi, professionali e sociali italiani e stranieri, a condizione che non si prefiggano fini di lucro. Per essere ammessi come associati occorre presentare al Consiglio Direttivo la domanda che deve contenere: a) indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, qualifica professionale; ovvero del nome dell’Ente, della sede e delle generalita e qualifiche della persona designata a rappresentarla presso l’Associazione; b) la dichiarazione di condividere le finalita che l’Associazione si propone e l’impegno di approvarne e osservarne lo Statuto, regolamenti e deliberazioni degli organi associativi. Sono previste le seguenti categorie di associati: a) Associati fondatori: sono coloro che hanno partecipato alla costituzione dell’Associazione, ovvero ai quali venga riconosciuta tale qualifica dal Consiglio Direttivo entro 6 (sei) mesi dalla costituzione medesima; b) Associati effettivi: sono gli associati che, per la loro esperienza e qualificazione professionale, costituiscono la struttura portante dell’Associazione e forniscono l’apporto essenziale per l’attivita e lo sviluppo della medesima. Nel loro ambito il Consiglio Direttivo puo nominare uno o piu associati coordinatori, scelti fra gli operatori culturali, sociali ed economici che siano dotati di adeguata esperienza professionale specifica e che diano opportune garanzie di contribuire, in tale veste, al migliore raggiungimento degli scopi assiciativi. La qualita di associato si perde per: - non rinnovo della Tessera dell’Associazione; - dimissioni volontarie; - esclusione, determinata dal Consiglio Direttivo qualora si verifichino i presupposti di cui al successivo art. 6); - decesso. La perdita delle qualita di associato comporta automaticamente la decadenza delle eventuali cariche associative ricoperte. ... back
Art. 4 – Adesione
L’adesione alla Associazione e a tempo indeterminato e non puo essere disposta per un periodo temporaneo fermo restando in ogni caso il diritto di recesso. L’adesione alla Associazione comporta per l’associato maggiore di eta il diritto al voto nell’assemblea per l’approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi della Associazione. La divisione degli associati nelle categorie di cui all’art. 3 non implica alcuna differenza di trattamento tra gli associati stessi in merito ai loro diritti nei confronti della Asssociazione. Ciascun associato in particolare ha diritto a partecipare effettivamente alla vita della associazione. L’associato si impegna ad agire nella vita sociale per la buona immagine dell’associazione. ... back
Art. 5 – Diritti e obblighi degli aderenti
Gli associati hanno diritto: a) a partecipare, rispettando le norme specifiche, a tutte le attivita promosse dalla Associazione; b) a eleggere gli organi dirigenti ed essere eletti dagli stessi. Gli associati sono tenuti: a) al pagamento della quota sociale annuale, nella misura fissata dal Consiglio Direttivo; b) a rispettare il presente Statuto, gli eventuali regolamenti interni approvati dagli organi competenti e tutte le deliberazioni degli organi associativi; c) ad impegnarsi ad agire nella vita sociale per la buona immagine della Associazione; d) in presenza di inadempienza agli obblighi di versamento di quote e di contributi sociali o in presenza di altri gravi motivi chiunque partecipi all’Associazione puo essere escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo. L’esclusione ha effetto dal giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione. ... back
Art. 6 – Provvedimenti disciplinari
Il Consiglio Direttivo puo deliberare provvedimenti disciplinari nei confronti dell’associato: a) che in qualunque modo danneggi moralmente o materialmente l’Associazione, oppure fementi dissidi e disgregazione tra gli associati; b) che tenga un comportamento e svolga attivita che siano in contrasto con i principi o in concorrenza con le iniziative e finalita della Associazione; c) che non osservi le disposizioni dello Statuto o degli eventuali regolamenti interni o comunque le deliberazioni degli organi associativi; d) che, senza giustificati motivi, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso l’Associazione. I provvedimenti disciplinari consistono: nel richiamo scritto o orale, nella sospensione e nell’esclusione dalla Associazione. ... back
Art. 7 – Sede
L’Associazione ha sede in Roma, Piazza in Campitelli n. 9 e puo essere allargata a Sezioni e circoli territoriali che, tramite un loro coordinatore, faranno direttamente riferimento alla sede centrale. ... back
Art. 8 – Organi
Gli organi dell’Associazione sono: a) l’assemblea degli associati;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente del Consiglio Direttivo;
d) il Vice-Presidente del Consiglio Direttivo.
L’elezione degli organi della Associazione non puo essere in alcun modo vincolata o limitata ed e informata ai criteri di massima liberta di partecipazione all’elettorato attivo e passivo. Le modalita delle elezioni verranno disciplinate dal Regolamento interno. ... back
Art. 9 – Assemblea degli associati
L’Assemblea rappresenta l’universalita degli associati e le sue deliberazioni, prese in conformita della legge e del presente Statuto, obbligano tutti gli associati ancorché non intervenuti o dissenzienti. L’assemblea si riunisce almeno una volta l’anno per la discussione e l’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, della relazione finanziaria e delle linee programmatiche della Associazione. Essa inoltre provvede alla nomina del Consiglio Direttivo, delinea gli indirizzi generali della attivita della Associazione, delibera sulle modifiche del presente Statuto, approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell’attivita della Associazione, delibera sull’eventuale destinazione di utili di gestione, comunque denominati nonché di fondi riserve o capitale durante la vita della Associazione stessa, qualora cio sia consentito dalla legge e dal presente Statuto. Delibera lo scioglimento e la liquidazione della Associazione e la devoluzione del suo patrimonio. L’assemblea e convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno due consiglieri o da almeno 8 (otto) associati. La convocazione e fatta mediante lettera da spedirsi almeno 15 (quindici) giorni prima del giorno fissato per l’assemblea. La convocazione sara inoltre affissa presso la sede dell’Associazione nello stesso termine. Ogni associato ha diritto a un voto esercitabile anche mediante delega apposta in calce alla convocazione. La delega puo essere conferita solamente ad altro associato che non ricopra la carica di consigliere. Ciascun delegato non puo farsi portatore di piu di 3 (tre) deleghe. L’assemblea e validamente costituita e atta a deliberare qualora in prima convocazione siano presenti almeno la meta dei suoi membri. In seconda convocazione l’assemblea e validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. L’astensione al voto si computa come voto negativo. Per le deliberazioni di scioglimento dell’associazione e di devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) degli aventi diritto al voto tanto in prima che in seconda convocazione. L’assemblea e presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o in caso di sua assenza o impedimento dal Vice-Presidente. ... back
Art. 10 – Presidenza onoraria
L’assemblea ha la facolta di nominare una o piu persone distintesi nel campo della cultura, della scienza, della tecnica, dell’economia quali Presidente o membri della Presidenza onoraria. Il Presidente o i membri della Presidenza onoraria hanno diritto a partecipare alle assemblee della Associazione con poteri consultivi ma senza diritto di voto. ... back
Art. 11 – Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo si compone da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 7 (sette) membri di cui 3 (tre quarti) devono essere scelti fra gli associati fondatori e dura in carica per un triennio. Il Consiglio si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritiene necessario o opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 3/5 (tre quinti) dei suoi membri. Esso delibera a maggioranza assoluta dei componenti. Il Consiglio Direttivo dirige l’Associazione, controlla l’osservanza dello Statuto, predispone entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell’esercizio il bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo annuale. Delle riunioni del Consiglio deve essere redatto un verbale sottoscritto dal Presidente della riunione e dal Segretario nominati di volta in volta tra i partecipanti. I verbali possono essere visionati in sede dai membri del Consiglio Direttivo. Ai membri del Consiglio Direttivo non compete alcun compenso salvo il rimborso delle spese sostenute. ... back
Art. 12 – Mezzi finanziari e risorse economiche
Le risorse finanziarie della Associazione sono rappresentate: a) dalle quote associative annuali; b) da contributi e donazioni di persone fisiche, enti pubblici e privati; c) da prestazioni di servizi e cessioni di beni da parte degli associati; d) da proventi derivanti da iniziative promozionali; e) da introiti derivanti dalle attivita istituzionali, mentre il patrimonio e dato dal possesso dei beni strumentali ed eventualmente da beni immobili. Alla associazione e fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi di riserva o capitale durante la vita della associazione stessa salvo che la destinazione e la distribuzione non siano imposti dalla legge. La quota associativa o i contributi versati non sono trasmissibili ne rivalutabili. Nemmeno in caso di scioglimento dell’associazione ne in caso di morte, recesso o esclusione dell’associato puo farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato alla associazione. ... back
Art. 13 – Scioglimento
In caso di scioglimento, l’assemblea nomina il liquidatore che puo essere anche un estraneo all’Associazione. In caso di scioglimento, per qualunque causa, il patrimonio dell’organizzazione sara devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilita sociali o a fini di pubblica utilita, sentito dall’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, organismo del istituito con D. P. C. M. del 26 settembre 2000 (in G. U. n. 229 del 30 settembre 2000), salva diversa destinazione imposta dalla legge, come impone la lettera f) della norma citata. ... back
Art. 14 – Norma di rinvio
Per quanto non contemplato nel presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni legislative vigenti in materia, in particolare il Decreto Legislativo n. 460 del 1997, successive modifiche e altra normativa vigente in materia di ONLUS. ... back
E’ copia conforme all’originale, che si rilascia per gli usi consentiti.
Roma, 15 novembre 2006.
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